TESTO
approvato dal Senato della Repubblica
TESTO
della Commissione
Art. 21.
(Delega al Governo per introdurre disposizioni correttive al decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, recante attuazione delle direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE, 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti).
Art. 21.
(Delega al Governo per introdurre disposizioni correttive al decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, recante attuazione delle direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE, 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti).

      1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo è delegato ad adottare, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 2, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari e con la procedura indicata all'articolo 1, commi 2, 3 e 4, un decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, recante attuazione delle direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti, al fine di correggere le disposizioni oggetto di procedura d'infrazione e per modificare o abrogare le disposizioni comunque in contrasto con gli obblighi comunitari, nonché per apportare le modifiche necessarie per consentire un più efficace funzionamento dei sistemi collettivi di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, in modo da adeguarli ai princìpi della parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

      1. Identico.

        2. Tali modifiche devono mirare, in particolare, a favorire la semplificazione delle procedure e l'individuazione di opportuni criteri di rappresentanza dei citati sistemi collettivi.
      2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.       3. Identico.

Pag. 66